| piazzaGrande |
20.11.2006 |
| Sentenza
del TAR di Catania su un piano di lottizzazione del PRG di Roberto Palermo |
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Il tribunale amministrativo
regionale di Catania ha sospeso con proprio provvedimento gli
effetti del Prg adottato il 19 gennaio, ordinando all'amministrazione
comunale armerina di dare corso ad un Piano di lottizzazione presentato
da un privato. L'ordinanza del Tar congela l'esecuzione della
delibera del consiglio comunale del 19 gennaio 2006 con la quale
era stato adottato il Prg con modifiche. E con tale provvedimento
sospende gli effetti di tutti gli atti conseguenti, compreso il
recente voto da parte dei consiglieri comunali di "presa
d'atto" delle modifiche calate sul Piano regolatore dall'architetto
Giuseppe Dato. "Ricorso assistito da sufficienti profili
di fondatezza, avuto riguardo all'impropria applicazione delle
norme di salvaguardia, in assenza di un regolare iter di adozione
del Prg". Questa la motivazione con la quale i tre giudici
amministrativi della sezione di Catania, Rosalba Messina, Maria
Stella Boscarino e Salvatore Gatto Costantino, hanno accompagnato
l'ordinanza di sospensione degli effetti della delibera del consiglio
comunale del 19 gennaio scorso. I magistrati del Tar etneo hanno
anche dato atto dell'esistenza per i titolari del Piano di lottizzazione
di un "periculum in mora", cioè del rischio di
un danno per l'applicazione dei provvedimenti della pubblica amministrazione.
Il provvedimento della magistratura amministrativa fa riferimento
al caso singolo, ma potrebbe diventare un precedente per quanti
hanno un Piano di lottizzazione in corso. L'ordinanza, inoltre,
non potrà non avere anche effetti politici e legali. Il
passaggio del provvedimento giudiziario, quello in cui si parla
di "assenza di un regolare iter di adozione del Prg",
appare destinato a provocare ripercussioni fuori e dentro il consiglio
comunale. A chiedere l'annullamento del Prg, adottato con modifiche
il 19 gennaio scorso, era stata la signora Dora Accardi, 62 anni,
proprietaria di un lotto di terreno destinato a zona "C2",
cioè edificabile. La donna, titolare di un piano di lottizzazione
in via Padova, aveva chiesto l'annullamento del Piano nella parte
in cui viene modificata la destinazione urbanistica del terreno
di sua proprietà da zona "C2", edificabile, a
zona E, cioè zona agricola. La ricorrente, insieme ad un
gruppo di altri proprietari terrieri limitrofi, il 4 novembre
2005 aveva presentato al Comune un progetto di Piano di lottizzazione
per la realizzazione di cinque edifici per civile abitazione.
Poi la sospensione dell'esame della lottizzazione da parte dell'ufficio
Tecnico comunale in seguito alle cosiddette norme di salvaguardia
scattate a partire dal 20 gennaio 2006. Sospensione comunicata
dal servizio Urbanistica alla stessa ricorrente. "Il progetto
è stato interamente istruito e dopo aver ottenuto il nulla
osta dell'ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato dipartimentale
delle Foreste, relativamente al vincolo idrogeologico, era in
attesa della necessaria approvazione consiliare", recita
il ricorso. L'iter era stato interrotto proprio dal nuovo Prg
adottato a gennaio. La stessa nota dell'ufficio tecnico comunale,
servizio Urbanistica, è stata congelata dall'ordinanza
del Tribunale amministrativo di Catania. Adesso, come recita l'ordinanza
del Tar, viene ordinato alla pubblica amministrazione resistente,
cioè al Comune di Piazza Armerina, costituito in giudizio
attraverso l'avvocato Marco Scilletta, "di rideterminarsi
sul progetto della ricorrente entro il termine di 90 giorni".
Termine che dovrà decorrere dalla notificazione del provvedimento
a cura della stessa parte privata ricorrente o dalla comunicazione
in via amministrativa dell'ordinanza stessa.
Roberto
Palermo